L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e preposti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e dei preposti abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori e i preposti in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il presente corso risponde alla necessità formativa prevista per il modulo di formazione sulla sicurezza per lavoratori di carattere “generale”.
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori e i preposti necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla sicurezza, ad integrazione di questo corso di formazione, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
n particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per attività d’ufficio della durata di 4 ore.
Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni. Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 è scaduto il giorno 11/01/2017