Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP) deve frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Lo stesso Accordo prevede inoltre specifici percorsi di aggiornamento con cadenza quinquennale e durata in funzione del livello di rischio dell’azienda (Basso, Medio o Alto), come indicato nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 scadrà il giorno 11/01/2017: entro tale data tutti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni devono aver completato il percorso di aggiornamento.
ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
- Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
- Altre aziende fino a 200 Lavoratori
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore | MEDIO 32 ore | ALTO 48 ore